Esiste una sorta di legge non scritta che mette in correlazione il continuo incremento della popolazione globale e l’aumento di probabilità che si verifichino contenziosi tra persone di nazionalità e lingue diverse: gli scambi commerciali internazionali e gli episodi di cronaca nera sono l’esempio eclatante di come malintesi, violazioni o delitti possano richiedere l’intervento di una persona apposita che provveda ad agevolare fisicamente la comunicazione agendo da interprete oppure che operi sui testi messi agli atti affinché anche la parte in difficoltà possa fruirne in un linguaggio comprensibile .

La crescente domanda esige un’adeguata risposta basata su un’offerta di mediazione linguistica che sia fedele e di qualità – e soprattutto che sia ligia ai propri doveri. La natura e l’entità della questione rendono assolutamente coerente, se non persino naturale, rivolgersi sempre a un’agenzia professionale che sia specializzata in traduzioni legali e che possa dimostrare di avere le adeguate conoscenze del caso, ma al contempo pretendono un’ovvietà disarmante, vale a dire che chi garantisce il servizio sia un traduttore/interprete certificato che abbia sì familiarità con aspetti, terminologia e studi propri di un luogo, ma soprattutto che abbia quanto meno le competenze linguistiche richieste ed eviti di fornire un servizio fallace e raffazzonato.

Il punto sollevato non è di alcuna presunta banalità. A titolo di garanzia la logica porterebbe a prediligere, per situazioni di questo calibro, mediatori che siano madrelingua per almeno una delle due lingue in oggetto e che abbiano una conoscenza dell’altra lingua pari almeno al livello europeo C1; tuttavia, non sempre ciò è possibile, come nel caso di lingue minori/speciali per le quali non è possibile usufruire di un traduttore/interprete specializzato oppure di interpretariati tra due lingue passando per una terza (il cosiddetto “relais”). L’infallibilità assicurata da solide basi linguistiche è un attributo cruciale per il traduttore/interprete di Tribunale, la cui funzione all’interno del contesto giudiziario è di annullare le barriere linguistiche che impediscono un equo accesso alla giustizia da parte dell’interessato.

Per questo motivo è di vitale importanza riflettere sul ruolo e sul carico di responsabilità che comporta una simile professione, svolta nel diretto interesse dell’attore, del testimone o del convenuto e negli interessi di tutti coloro che prendono parte alla vicenda processuale, pubblico compreso; commettere errori e peccare di leggerezza è tanto pericoloso per il soggetto fruitore del servizio quanto deleterio per sé in quanto professionista, poiché potrebbe determinare per il primo una condanna ingiusta e per il secondo una nomea poco vantaggiosa o persino sanzioni e reati punibili a norma di legge: riconosciuto ufficialmente come consulente tecnico d’ufficio, il traduttore e l’interprete di Tribunale è soggetto all’art. 64 del Codice di procedura civile, che prevede che “si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti”.

La cronaca riporta diversi casi di pene inflitte per colpa di traduzioni errate. Per citare un assurdo caso risalente al 2004, l’operato poco zelante di un traduttore trasformò Yesmin Akter, donna originaria del Bangladesh, da semplice testimone dei fatti ad esecutrice materiale dell’omicidio del marito. Un altro episodio risale al 2007, dove un uomo tunisino venne arrestato perché accusato di associazione a delinquere con finalità di terrorismo sulla base di una telefonata intercettata: in quel caso, l’interprete aveva scambiato qualche bottiglia di gazzosa Virgin per “passaporti vergini”. E come non ricordare il divertente – non certo per le vittime del qui pro quo – caso del 2010 in cui uno sceicco siriano e un ingegnere francese stavano per finire dietro le sbarre con l’accusa di terrorismo solo perché la tonnellata di grénades di cui trattavano nella compravendita non erano “granate”, bensì “melograni”?

Simili esempi rasentano l’assurdità, è indubbio. Eppure, corrispondono a realtà e sono lo specchio dei rischi principali in cui possono incorrere corti e tribunali di ogni genere. Oltretutto, l’assenza di un effettivo Albo dei traduttori in grado di determinare un certo tipo di professionalità e di garanzie concrete non aiuta certo a dormire sogni tranquilli ed obbliga a stabilire un rapporto fiduciario tra mediatore e tribunale basato sulla mera speranza. Il danno, insomma, è perennemente dietro l’angolo. O meglio, sulla punta della lingua.

Originaly posted 2017-02-16 00:00:00

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