La disciplina in materia di infortunio sul lavoro e malattie professionali
La legislazione sociale italiana s’ispira senza ombra di dubbio al modello tedesco (bismarkiano) incentrato su principi di tipo assicurativo.

Il primo paese antesignano nell’introduzione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni di diritto pubblico fu infatti la Germania verso la fine dell’Ottocento (gesetzliche Unfallversicherung) cui fece seguito l’Italia con la legge n. 80 del 1898, che, sulla falsariga del sistema tedesco, rese obbligatoria per i datori di lavoro nel settore industriale l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Parallelismi si rivengono anche negli sviluppi successivi: a titolo di esempio, si possono citare l’introduzione della tutela dell’“infortunio in itinere” (Wegeunfall) e le nozioni di “occasione di lavoro” (während / anlässlich und infolge der Arbeit) e di “causa violenta” (zeitlich begrenzt, plötzlich und gewaltsam) nella definizione di “infortunio sul lavoro”.

Differenze si rinvengono invece nella struttura amministrativa della tutela infortunistica tra i due Paesi: in Italia, la tutela è gestita da un unico Istituto dello Stato (INAIL), mentre in Germania vi è una pluralità di enti assicuratori, organismi di diritto pubblico con rappresentanza, all’interno del loro consiglio di amministrazione, dei datori di lavoro e dei lavoratori, per i tre macrosettori: industria (Berufsgenossenschaften); agricoltura (Landesgenossenschaften); settore pubblico.

Per quanto riguarda le prestazioni erogate, analogamente alla Germania, anche in Italia si opera una distinzione tra prestazioni economiche (Geldleistungen), prestazioni in natura (Sachleistungen, quali cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici, nonché la fornitura degli apparecchi di protesi) e prestazioni integrative o assistenziali.

Tra le principali prestazioni economiche erogate dall’INAIL vi sono:

 

Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (indennità di temporanea)
L’indennità giornaliera è una prestazione erogata immediatamente dopo l’infortunio ovvero dopo il manifestarsi della malattia per tutto il periodo dell’inabilità temporanea. Essa trova un corrispondente nel Verletztengeld tedesco; mentre però il suo ammontare è pari al 60% del salario fino a 90 giorni e al 75% del salario oltre i 90 giorni, in Germania equivale all’80% del salario e viene corrisposta fino a un massimo di 78 settimane.

Rendita diretta per inabilità permanente
Il requisito per ottenerla è, oltre alla causa lavorativa dell’infortunio o della malattia, una menomazione dell’integrità psicofisica pari o superiore al 16%. Il calcolo dell’importo della rendita dipende dal grado di menomazione riconosciuto e dall’importo della retribuzione dell’infortunato o malato.

In Germania, ai lavoratori assicurati la cui inabilità a seguito di infortunio sia ridotta perlomeno del 20% per un periodo superiore a 26 settimane, viene corrisposta la Verletztenrente il cui importo è proporzionale al grado di diminuzione della capacità di guadagno e dipende altresì dall’ammontare precedente del reddito annuo.

Speciale assegno continuativo mensile
Questo assegno è una forma di reversibilità della rendita diretta per inabilità permanente a favore di coniuge e ai figli, in caso di decesso del titolare (purché l’inabilità fosse almeno del 65%), sempreché il decesso sia avvenuto per cause non dipendenti dall’infortunio sul lavoro o dalla malattia professionale.

Rendita ai superstiti
Spetta al coniuge e ai figli del lavoratore deceduto per specifica causa di lavoro o, in mancanza di questi, ai genitori e ai fratelli del lavoratore deceduto. La rendita viene calcolata in rapporto alla retribuzione annua del lavoratore deceduto: 50% al coniuge; 20% a ciascuno dei figli legittimi, naturali o riconosciuti o riconoscibili, adottivi; 40% a ciascun figlio orfano di entrambi i genitori.

Anche in Germania è prevista una prestazione economica permanente a favore dei superstiti, denominata Hinterbliebenenrente. In caso di morte dell’assicurato dovuta a un infortunio sul lavoro o a una malattia professionale, al coniuge superstite spetta una pensione che ammonta al 40% dell’ultima retribuzione lorda del defunto se il coniuge superstite ha almeno 45 anni, versa in una situazione di invalidità professionale o di inabilità generale al lavoro ovvero ha un figlio a carico. Se, invece, il coniuge è più giovane e non ha figli a carico, avrà diritto, per 2 anni, a una pensione annua equivalente al 30% del reddito annuo del defunto. Ai figli minori di 18 anni spetta una pensione di orfano (Waisenrente). In caso di morte di un solo genitore la prestazione ammonta al 20% dell’ultima retribuzione dell’assicurato, mentre per gli orfani di entrambi i genitori essa ammonta al 30%. Nel caso in cui gli orfani siano ancora studenti, la pensione gli viene erogata fino al compimento dei 27 anni.

Assegno per assistenza personale continuativa
Rappresenta un’integrazione della rendita ed è destinato a chi necessita di assistenza personale continuativa a seguito di infortunio sul lavoro/malattia professionale. Dal 1° luglio 2013 l’importo è di 526,26 euro.

Anche in Germania esiste una prestazione analoga, Pflegegeld, un assegno di assistenza per persone non autosufficienti il cui ammontare va dai  287 ai 1.270 euro.

Assegno funerario
È un assegno destinato ai superstiti di lavoratori deceduti in seguito a un infortunio sul lavoro o a una malattia professionale o a chiunque dimostri di aver sostenuto le spese funerarie.

In Germania, in caso di decesso per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, alla persona che ha sostenuto le spese funerarie è corrisposto un apposito assegno (Sterbegeld) pari a 1/7 della retribuzione di riferimento.

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I lavoratori le cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore, siano ridotte in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale possono richiedere all’INPS l’erogazione dell’assegno ordinario di invalidità e/o della pensione di inabilità, che tuttavia non sono cumulabili con la rendita vitalizia attribuita per lo stesso evento dall’INAIL.

In Germania, tutti gli iscritti al regime dell’assicurazione pensionistica obbligatoria (gesetzliche Rentenversicherung) beneficiano da questa anche di un’assicurazione contro l’invalidità. La pensione spetta a chi, in seguito alla riduzione delle proprie capacità lavorative per motivi di salute, comprovata mediante certificato medico, non è più in grado di svolgere un’attività lavorativa secondo le normali condizioni del mercato del lavoro per almeno 6 ore al giorno (teilweise Erwerbsminderung) o per almeno 3 ore al giorno (volle Erwerbsminderung). Nel caso in cui il lavoratore percepisca al contempo una Verletztenrente da parte della Berufsgenossenschaft di appartenenza, la prima viene corrisposta appieno mentre alla seconda possono essere operate delle trattenute.

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